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[Veronese] Antonio

Della prostituzione considerata specialmente ne’ suoi rapporti colle leggi di polizia politica e sanitaria. Studio critico

Firenze, Civelli, 1875

In 16, pp. 146 + (2). Carta di sguardia mancante. P. ant. rifatto, p. post. in br. ed. L’A. spiega che "il commercio carnale, compiuto liberamente fra persone che sono considerate ciascuna dalla legge compos sui […] non è ritenuto reato dalla vigente nostra legge penale, né da quella degli altri moderni Stati d’Europa. Ciò prova che l’attuale nostra legislazione […] non ha rinvenuti i requisiti giuridici del delitto nella prostituzione, né riconosciuta l’efficacia dei mezzi penali per colpirla. Il sistema proibitivo quindi, che ha il suo fondamento nell’affermare il delitto o il crimine della prostituzione, è sbagliato, ingiusto, inapplicabile". Contro le tesi proibizioniste si leva la voce di coloro che sono per la "libertà piena", in particolare in Inghilterra e in America. Secondo l’A., solamente attraverso un controllo assoluto della donna, sottomessa ad una vera e propria "schiavitù", si potrebbe impedire la prostituzione, ma nell’Europa della libertà di produzione, di scambio, di stampa, di associazione "sarebbe follia non solo proporre, ma ideare un sistema siffatto. Non resta quindi che accettare quello della maggiore libertà", con i rischi che ne conseguono, ed auspicare una crescita culturale ed economica della donna che le consenta l’emancipazione da quello stile di vita.

SKU: cat. n.261

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