In 16, pp. 100. Mancanza all’ang. sup. est. del p. ant. Dedica autogr. dell’A. al p. ant. parzialmente mancante. Br. ed. Studio giuridico sul vagabondaggio nella legislazione penale italiana. Chiarisce l’A.: "il carattere giuridico ed esterno dell’ozio o della inerzia politica penalmente condannabile è il delitto che presso tutte le legislazioni antiche e moderne portò la rubrica di reato di vagabondaggio […] Il nostro Codice ritiene vagabondo chi non ha domicilio certo, né mezzi di sussistenza, né esercita abitualmente un mestiere od una professione". Proprio in relazione a quest’ultimo punto, Criscuolo lamenta "la poco seria e scrupolosa valutazione di cosiffatto estremo per parte dell’autorità giudiziaria", poiché chi non lavora spesso non lo fa per ozio e mancanza di volontà, ma per l’effettiva mancanza di lavoro: "oggi l’onesto operaio non è sicuro del quotidiano sostentamento pe’ figli, non è certo che col ritratto delle proprie fatiche sopperisca alle esigenze vitali. E quel n’addolora vieppiù sovra ogni altro gli è questo, che dai reggitori della pubblica cosa né si pensa, né si è in grado colla iniziativa governativa provvedere a siffatto bisogno, e provvedervi in un tempo più o meno lontano!". Criscuolo parla, per l’arresto per il reato di vagabondaggio, di "pena atroce" che atterrisce e non emenda: il colpevole è un miserabile "abbandonato dalla società e perseguitato dalla legge".
SKU: cat. n.225
100,00 €