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Anonimo

Statuta venerandi Collegii illustrium dominorum notariorum Parmae

Parmae, Typis Marij Vignae, 1660

In 8 (cm 20 x 28), pp. (4) + 76. Piccolo foro all’angolo superiore dell’ultimo foglio con mancanza del numero della pagina. Gora agli ultimi fogli. Cartonatura rifatta con carta antica. Edizione originale molto rara (esiste una ristampa in facsimile del 1999) degli Statuti del Collegio dei Notai di Parma pubblicati nel 1660 ed esemplati su una precedente versione del 1514 che andò a sostituire un antico testo trecentesco. La revisione fu affidata a Gaspare de Prato, Angelo Maria Borone, Geronimo Balestra e Francesco Maria Grapaldo. Il testo si divide in tre libri seguiti da un elenco di tariffe da applicare nei vari atti. Il primo libro presenta l’organizzazione del Collegio con i vari organi, il secondo libro contiene le regole di ammissione al notariato ed alcune norme tecniche, il terzo libro presenta varie norme di tipo penale e deontologico. “Fino al Quattrocento negli Statuti del Comune di Parma, e precisamente nelle redazioni del 1421 e del 1494, vi sono rubriche che disciplinano l’attività notarile; a partire dal Cinquecento invece con la stesura degli statuti notarili del 1513-14 il potere del collegio si sostituisce in toto a quello del Comune e gli statuti del collegio divengono l’unica fonte normativa; si afferma l’autonomia del collegio nei confronti dell’autorità politica comunale” (Antonio Allani, “Il notariato a Parma. La matricula collegii notariorum Parmae 1406-1805″, 1995). “Traspare frequentemente nel testo statutario il rilievo che il Collegio ed i suoi statuti devono avere nella vita individuale e collettiva dei notai. Un capitolo propone una ‘pena per coloro che propongono nel Collegio qualcosa contrastante con gli ordini e gli statuti del Collegio'; l’ultimo capitolo, poi, vuole richiamare l’irretroattività delle nuove statuizioni e l’abrogazione di tutte le norme precedenti e preferisce farlo in chiusura di tutto il testo poiché –  ‘le cose che si dicono per ultime si conservano meglio alla memoria’, ricordando anche che le ‘norme qui comprese debbano essere osservate inviolabilmente come legge da tutti i notai del detto Collegio, presenti e futuri” (Vito Piergiovanni, “Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l’Occidente medievale e moderno” in “Atti della Società ligure di Storia Patria”, Genova, 2012, p. 1410).

SKU: 55 n.1181

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