In 16, pp. 27. Gore alle prime 2 cc. Br. rifatta. L’A. ‘dice le nozze, nuptiae, significano propriamente que’ riti, cerimonie, formalità e dimostrazioni d’allegrezza consocianti la celebrazione del matrimonio, ch’è l’atto solenne e legittimo, con cui si formano le famiglie […]. Che però le nozze, in più ampio traslato senso prese, ossia il matrimonio, si è riguardato sempre per un oggetto primario della legislazione di tutti i popoli civilizzati’ (Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. LXIX, 1854, p. 127). Filippo Maria Renazzi (1747-1808), celebre penalista romano la cui dottrina circolò fra Italia e Francia con tale autorevolezza da garantirgli una fama inferiore a quella del solo Beccaria.
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