In 8, pp. 12. Br. Stemma xil. al f. Erezione e norme di questa università, eretta sotto la protezione di S. Massimo. Il regolamento fa salve le posizioni acquisite, quindi permette alle botteghe già aperte di continuare a lavorare, mentre tutti gli altri dovranno essere soggetti al Capo d’Opera per poter aprire bottega solo però dopo aver lavorato almeno per 4 anni come ‘Apprendizzo’ e 4 come ‘Lavorante’ questo però non veniva a valere per i figli dei Mastri. Viene anche fatto obbligo a tutti i Mastri di apporre una marca di riconoscimento ‘…sovra le carte e i pacchetti…’ Al capo XIII poi compare la richiesta di divieto a qualsiasi mastro di prestare il proprio nome ad altri come anche di associarsi con mercanti e negozianti. Mentre la prima parte di questa norma viene accettata, la seconda viene respinta : ‘…ma non quella di far società co’ mercanti o negozianti Cattolici per non togliere a’ fabbricatori abili e men facoltosi il mezzo di valersi di loro industria. In fine viene anche acordato il divieto di entrare nell’università a chiunque non sia Cattolico Apostolico Romano. A tutti gli altri è permesso di esercitare solo come lavoranti.
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