In 4, pp. (4). Stemma xilogr. al fr. e capolettera. Manifesto che ribadisce il divieto notificato già in precedenti editti di "cacciare, vendere, accomprare o accettare in qualunque modo dei fagiani gentili sotto pena di scudi cento d’oro o in difetto di un tratto di corda…". Saranno pertanto puniti tutti coloro che introdurranno gli animali in città o nelle "case degli abitanti in essa… o nelle botteghe, pasticceri, revendaruoli, piscigaruoli…".
SKU: 24 n.0716
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