In 8 grande, pp. 4. Stemma xilogr. e capolettera. Documento con cui si stabilisce che i Bottalari (fabbricanti di botti) devono essere compresi nell’Università dei Menusieri (falegnami). La decisione tenta di regolamentare le controversie per la definizione delle aree professionali delle rispettive arti e per le reciproche denunce di sconfinamento. Solo ai minusieri, mastri di carrozze, montatori d’arme ed ebanisti competeva la produzione “nobile” degli oggetti e arredi in legno. Tuttavia le lotte ricorrenti fra i mastri all’interno di una medesima corporazione spesso erano proprio la spia dello “sconfinamento” da una specializzazione ad un’altra. Nel documento si stabilisce che “sarà lecito ai Bottalari di travagliare da menusiere, precedente la prova che dovranno fare da Mebusiere proibendone nulladimeno l’esercizio a quelli che non l’averanno fatta…”.
SKU: 24 n.017bis
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