In 4, pp. 6. Stemma xilogr. al fr. e capolettera. Manifesto contenente prescrizioni di ordine pubblico: gli osti e i l ocandieri sono obbligati a consegnare per iscritto entro le due di notte l’elenco delle persone cui daranno alloggio nelle osterie, taverne, locande. Nessuno oste e locandiere potrà somministrare da bere e dare ricovere a chiunque dopo le undici di sera. Inoltre "i deputati ad assistere alle porte o sia all’ingresso di questa città non permetteranno l’entrata a qualunque persona di stato Straniero, senza prenderne prima il Nome, Cognome, Patria, Grado… ed annotarvi altresì l’osteria o casa in cui allegherà di voler andar ad alloggiare…". E’ vietato inoltre "di fare spari d’armi da fuoco sì di giorno che di notte per le contrade e piazze della presente città… e particolarmente in occasione di nozze e feste di gioia… Per le contrade non si potrà fare semza la nostra licenza alcuna serenata con quantità di stromenti, atta ad eccitare il concorso del popolo… non si potranno fare balli pubblici nè privati senza la detta nostra speciale licenza". E’ vietato ai saltimbanchi, ciarlatani l’esibizione nelle pubbliche vie e piazze senza la speciale licenza.
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