In 8, pp. (4). Stemma xilogr. al fr. Capolettera fig. xilogr. Ordinanza in base alla quale si stabilisce che le pene pecuniarie o le confische sancite su città e province per reati commessi non si applicano alle suddette comunità ma alla Camera Apostolica "e si debbono riscuotere per gli officiali, o essecutori, da deputarsi sopra ciò da essa Camera quelle pene, che per negligentia, o per troppo perdono per fin qui non fossero state riscosse".
SKU: cat. n.1
500,00 €