In 4, pp. 4. Stemma xilogr. e capolettera. Editto contenente prescrizioni in merito alla vendita di commestibili a Venaria Reale: "ognuno degli introducenti vino e qualunque sorta di vettovaglie e commestibili… dovrà condurli sovra la piazza destinati per le vendite d’essi, ed ivi vendere i medesimi eziandio al minuto a chiunque ne richiederà…", inoltre "correrà obbligo a’ suddetti rivenditori di tenere scoperti ed esposti in vendita tutti i commestibili…. non potranno… servirsi nelle loroo vendite di foglie di cauli, nemmeno ritenerle ne’ banchi… le candele di cevo non si venderanno a numero, ma bensì a giusto peso". I Panettieri dovranno osservare le regole quali mantenere le botteghe sufficientemente provviste per provvedere ai bisogni del Pubblico, le botteghe dovranno rimanere aperte fino alle nove di sera, dovranno conservare tutto il pane nella bottega e non altrove. Il vino dovrà essere venduto a brene e mezze brente". Inoltre, per quanto riguarda le carni: "chiunque prenderà d’or in avvenire l’appalto del macello della Venaria Reale per lo smaltimento delle carni di vitello da latte, sarà tenuto di farsene la provvista di quelli di Piemonte, che siano buoni, e non di minor peso di cinque rubbi ciascuno…".
SKU: 24 n.0505
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