In 8, pp. 75 + (1b) + (1) + (1b). Br. rifatta con carta d’epoca. Studio giuridico relativo al diritto di correzione paterna normato dagli artt. 222 e 223 del Codice civile, a sua volta derivante dal codice di Napoleone. L’art. 222 stabilisce che "il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli, secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari e ricorrendo ove sia d’uopo al presidente del tribunale". Ne discende che per far rinchiudere il proprio figlio in istituto il genitore non ha bisogno di autorizzazioni da parte del potere giudiziario, potendolo fare in forza del suo diritto di educatore. Accade così, "specialmente nelle classi popolari, che ad ogni traviamento di un fanciullo […] il padre ricorra al braccio delle legge. Egli vuole sbarazzarsi da un incomodo, molto spesso sottrarsi a spese di mantenimento, e vede ogni risorsa nella casa di correzione". Basta quindi che il detentore della patria potestà dichiari al magistrato di non potere più tollerare il figlio, senza che vi sia, come accade in Inghilterra, un’inchiesta giudiziaria per accertare i fatti. Sono quindi elencati alcuni casi perlomeno "dubbi", in cui diversi minori furono destinati alla casa di correzione. L’A. conclude lo studio chiedendo l’abolizione dell’art. 222 o perlomeno una sua seria riforma. Importante documento, prima opera dell?avvocato, criminologo e politico Salvatore Barzilai, esponente storico dell?estrema sinistra liberale e fondatore del partito repubblicano italiano. Fu questa la sua tesi di laurea, la cui pubblicazione venne auspicata dal senato accademico e nella quale si evidenzia lo spirito progressista di questo esponente del mondo liberal massonico della fine del XIX secolo.
SKU: cat. n.173
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