In 4, pp. 8. Br. muta coeva. A fronte della possibilità che fosse intaccato il lascito fatto da Eliano Spinola alla congregazione per i poveri eretta in suo nome, i rappresentanti di questa si schierano a difesa: ‘La causa de poveri è l’oggetto della presente rappresentanza. I ricorsi di derogazione che a lor danno si minacciano sulla pia lascita ordinata dal q. Eliano Spinola, che è loro patrimonio, ne sono il motivo. Formano i poveri una porzione ben rispettabile della nazione, cui la società deve anzi i mezzi per sussistere…’. La Colonna di Eliano Spinola consisteva in 10.000 lire annue di paghe e a questa fu data validità contrattuale sin dal 1609. Inoltre basterebbe l’articolo 6 della costituzione della repubblica ligure che dichiara: ‘…difende tutte le proprietà e assicura le giuste indennizzazioni di quelle delle quali la pubblica necessità, legalmente provata, esige il sacrifizio’.
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