In 4 (cm 20,5 29,5), pp. 40 + 53 + (1). Brossura rifatta con carta d’epoca. Interessante e poco comune memoria dell’avvocato Filippo Mandolesi in merito alla Congregazione di S. Ivo. Nell’incipit l’avvocato cita il De officiis di Cicerone: ‘Homines autem hominum causa esse generatos ut ipsi inter se aliis alii prodesse possent’ sulla necessità di reciproco aiuto e sostegno che gli uomini devono sapersi dare, procedendo poi con la storia di questo Istituto specializzato in cause difensive ‘pro bono’ per i poveri. Nelle cause in cui sono opposti i ricchi ai poveri, se i primi soccombono, l’Istituto può da essi ricavare le spese del processo. Ad un certo punto, però, si mette però in dubbio che questa pratica sia corretta, e che la Congregazione debba appropriarsi della tassa dei ricchi soccombenti. L’Avvocato è invece contrario a questa differente interpretazione dello statuto: ‘ma che? Questo regalo ai ricchi non solo non si deve presumere voluto dai Fondatori ma anzi si deve assolutamente escludere tal presunzione perché l’ammetterla sarebbe un ritenere per stolti i medesimi che avessero voluto da loro stessi stabilire una cosa contraria diametralmente allo scopo del loro Istituto… Qual ricco non avrebbe desiderato che il suo avversario fosse stato difeso da S. Ivo perché soccombendo poco andava a perdere?’. Segue la seconda parte con il Sommario delle ‘Constitutiones Congregationis Immaculatae Conceptionis et S. Ivonis Pauperum Advocati apud clericos regulares S. Pauli ad Columnam Romae anni 1620′ con lo Statuto della costituzione dell’Istituto di S. Ivo.
SKU: 40 n.3452
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