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	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
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		<title>Bando a favore di chi farà cattura dei confinati alla galea</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/bando-a-favore-di-chi-far-cattura-dei-confinati-alla-galea/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 8, pp. (4). Stemma mediceo xilogr. al fr. Capolettera fig. xilogr. Antica data manoscritta la fr. Bando a favore di chi consegnerà nelle mani della giustizia un condannato alla galea &#34;per proveder alla quiete e sicurezza de popoli e all'esecuzione del gastigo si simili condannati&#34;. La condanna alla galera era come una sentenza capitale, la quale, più dei grandi criminali contro lo stato, colpiva vagabondi, piccoli malfattori e ladri, disertori ed eretici, contrabbandieri, prigionieri di guerra, contravventori all'ordine familiare, religioso e sessuale, falsari. Sulle navi costoro, sotto il feroce controllo dell'aguzzino che dalla corsia li guidava a nerbate, erano ridotti in schiavitù. Spesso i galeotti non erano rilasciati allo scadere esatto della punizione ma a discrezione delle esigenze di servizio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. (4). Stemma mediceo xilogr. al fr. Capolettera fig. xilogr. Antica data manoscritta la fr. Bando a favore di chi consegnerà nelle mani della giustizia un condannato alla galea &#34;per proveder alla quiete e sicurezza de popoli e all'esecuzione del gastigo si simili condannati&#34;. La condanna alla galera era come una sentenza capitale, la quale, più dei grandi criminali contro lo stato, colpiva vagabondi, piccoli malfattori e ladri, disertori ed eretici, contrabbandieri, prigionieri di guerra, contravventori all'ordine familiare, religioso e sessuale, falsari. Sulle navi costoro, sotto il feroce controllo dell'aguzzino che dalla corsia li guidava a nerbate, erano ridotti in schiavitù. Spesso i galeotti non erano rilasciati allo scadere esatto della punizione ma a discrezione delle esigenze di servizio.]]></content:encoded>
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		<title>Colonia penitenziaria ad Assab</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 16, pp. 23 + (1b). Br. ed. Discorso in cui l'A. ipotizza la nascita di una colonia penitenziaria ad Assab al fine di favorire lo sviluppo commerciale della colonia stessa: &#34;io credo che l'evoluzione più propria delle colonie sia quella d'iniziarsi col lavoro degli uomini reietti dalla società civile, per poi esse, rese adulte, svilupparsi vieppiù col lavoro libero manifatturiero ed agrario e giungere così fino a vergognare delle proprie origini e proclamarsi popolo virtuoso e civile. E' una evoluzione storica che rassomiglia ad una farfalla: la farfalla che nasce dal bruco!&#34;. Mille furono le discussioni, gli articoli e i tentativi politici di dare alla neonata nazione il lustro di qualche colonia penale d?oltremare come era accuto per l?Inghilterra e la Francia. Del 1865 è il progetto Caranti e del 1872-73 è il viaggio della pirocorvetta Governolo, sotto il comando del Capitano Accinni, con lo scopo, anche se non pubblicamente dichiarato, di fondare una colonia penale italiana su di un?isola del Borneo. Il tentativo fallì miseramente nel momento in cui gli inglesi, evidentemente grazie a qualche operazione di spionaggio, vennero informati delle intenzioni italiane. L?Italia non ebbe mai una sua colonia penale ma seppe rimediare fondando l?Asinara e Pianosa.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 16, pp. 23 + (1b). Br. ed. Discorso in cui l'A. ipotizza la nascita di una colonia penitenziaria ad Assab al fine di favorire lo sviluppo commerciale della colonia stessa: &#34;io credo che l'evoluzione più propria delle colonie sia quella d'iniziarsi col lavoro degli uomini reietti dalla società civile, per poi esse, rese adulte, svilupparsi vieppiù col lavoro libero manifatturiero ed agrario e giungere così fino a vergognare delle proprie origini e proclamarsi popolo virtuoso e civile. E' una evoluzione storica che rassomiglia ad una farfalla: la farfalla che nasce dal bruco!&#34;. Mille furono le discussioni, gli articoli e i tentativi politici di dare alla neonata nazione il lustro di qualche colonia penale d?oltremare come era accuto per l?Inghilterra e la Francia. Del 1865 è il progetto Caranti e del 1872-73 è il viaggio della pirocorvetta Governolo, sotto il comando del Capitano Accinni, con lo scopo, anche se non pubblicamente dichiarato, di fondare una colonia penale italiana su di un?isola del Borneo. Il tentativo fallì miseramente nel momento in cui gli inglesi, evidentemente grazie a qualche operazione di spionaggio, vennero informati delle intenzioni italiane. L?Italia non ebbe mai una sua colonia penale ma seppe rimediare fondando l?Asinara e Pianosa.]]></content:encoded>
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		<title>Considerations qui demontrent la necessité de fonder des maisons de refuge d&#8217;épreveus morales pour les condamnés libérés</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/considerations-qui-demontrent-la-necessit-de-fonder-des-maisons-de-refuge-dpreveus-morales-pour-les-condamns-librs/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 8, pp. (8) + 147+ (1) con 3 grandi tavv. f.t. inc. all'acq. più volte rip. con planimetrie degli edifici e 1 tav. sinottica f.t. più volte rip. Intonso. Bruniture sparse, per il resto bell'esemplare. Br. ed. Ed. orig. di questo trattato sulle prigioni dell'America del Nord (vengono descritti le carceri di Filadelfia e New York, oggetto della successiva opera di Beuamont e Tocqueville), della Svizzera (viene esposto il sistema progressivo applicato a Ginevra, sistema che prevedeva la divisione delle prigioni in tre quartieri: prova, punizione, ricompensa), e della Francia (descrizione sommaria di molti penitenziari quali Melun, S. Lazare, Poissy, ecc.). L'A. presenta quindi il suo progetto per fondare una struttura pubblica per facilitare il reinserimento dei carcerati liberati nella società, stabilendo orari, gestione regole di costruzione. Cfr. Foucault, Sorvegliare e punire, p. 268.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. (8) + 147+ (1) con 3 grandi tavv. f.t. inc. all'acq. più volte rip. con planimetrie degli edifici e 1 tav. sinottica f.t. più volte rip. Intonso. Bruniture sparse, per il resto bell'esemplare. Br. ed. Ed. orig. di questo trattato sulle prigioni dell'America del Nord (vengono descritti le carceri di Filadelfia e New York, oggetto della successiva opera di Beuamont e Tocqueville), della Svizzera (viene esposto il sistema progressivo applicato a Ginevra, sistema che prevedeva la divisione delle prigioni in tre quartieri: prova, punizione, ricompensa), e della Francia (descrizione sommaria di molti penitenziari quali Melun, S. Lazare, Poissy, ecc.). L'A. presenta quindi il suo progetto per fondare una struttura pubblica per facilitare il reinserimento dei carcerati liberati nella società, stabilendo orari, gestione regole di costruzione. Cfr. Foucault, Sorvegliare e punire, p. 268.]]></content:encoded>
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		<title>Correzione paterna ed istituti correzionali</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/correzione-paterna-ed-istituti-correzionali/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 8, pp. 75 + (1b) + (1) + (1b). Br. rifatta con carta d'epoca. Studio giuridico relativo al diritto di correzione paterna normato dagli artt. 222 e 223 del Codice civile, a sua volta derivante dal codice di Napoleone. L'art. 222 stabilisce che &#34;il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli, secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari e ricorrendo ove sia d'uopo al presidente del tribunale&#34;. Ne discende che per far rinchiudere il proprio figlio in istituto il genitore non ha bisogno di autorizzazioni da parte del potere giudiziario, potendolo fare in forza del suo diritto di educatore. Accade così, &#34;specialmente nelle classi popolari, che ad ogni traviamento di un fanciullo [...] il padre ricorra al braccio delle legge. Egli vuole sbarazzarsi da un incomodo, molto spesso sottrarsi a spese di mantenimento, e vede ogni risorsa nella casa di correzione&#34;. Basta quindi che il detentore della patria potestà dichiari al magistrato di non potere più tollerare il figlio, senza che vi sia, come accade in Inghilterra, un'inchiesta giudiziaria per accertare i fatti. Sono quindi elencati alcuni casi perlomeno &#34;dubbi&#34;, in cui diversi minori furono destinati alla casa di correzione. L'A. conclude lo studio chiedendo l'abolizione dell'art. 222 o perlomeno una sua seria riforma. Importante documento, prima opera dell?avvocato, criminologo e politico Salvatore Barzilai, esponente storico dell?estrema sinistra liberale e fondatore del partito repubblicano italiano. Fu questa la sua tesi di laurea, la cui pubblicazione venne auspicata dal senato accademico e nella quale si evidenzia lo spirito progressista di questo esponente del mondo liberal massonico della fine del XIX secolo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 75 + (1b) + (1) + (1b). Br. rifatta con carta d'epoca. Studio giuridico relativo al diritto di correzione paterna normato dagli artt. 222 e 223 del Codice civile, a sua volta derivante dal codice di Napoleone. L'art. 222 stabilisce che &#34;il padre che non riesca a frenare i traviamenti del figlio può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli, secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari e ricorrendo ove sia d'uopo al presidente del tribunale&#34;. Ne discende che per far rinchiudere il proprio figlio in istituto il genitore non ha bisogno di autorizzazioni da parte del potere giudiziario, potendolo fare in forza del suo diritto di educatore. Accade così, &#34;specialmente nelle classi popolari, che ad ogni traviamento di un fanciullo [...] il padre ricorra al braccio delle legge. Egli vuole sbarazzarsi da un incomodo, molto spesso sottrarsi a spese di mantenimento, e vede ogni risorsa nella casa di correzione&#34;. Basta quindi che il detentore della patria potestà dichiari al magistrato di non potere più tollerare il figlio, senza che vi sia, come accade in Inghilterra, un'inchiesta giudiziaria per accertare i fatti. Sono quindi elencati alcuni casi perlomeno &#34;dubbi&#34;, in cui diversi minori furono destinati alla casa di correzione. L'A. conclude lo studio chiedendo l'abolizione dell'art. 222 o perlomeno una sua seria riforma. Importante documento, prima opera dell?avvocato, criminologo e politico Salvatore Barzilai, esponente storico dell?estrema sinistra liberale e fondatore del partito repubblicano italiano. Fu questa la sua tesi di laurea, la cui pubblicazione venne auspicata dal senato accademico e nella quale si evidenzia lo spirito progressista di questo esponente del mondo liberal massonico della fine del XIX secolo.]]></content:encoded>
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		<title>Della riforma degl&#8217;istituti educativi coatti pei minorenni traviati e discoli in Italia</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/della-riforma-deglistituti-educativi-coatti-pei-minorenni-traviati-e-discoli-in-italia/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 8, pp. 21 + (1b). Due minuscoli forellini al marg. inf. delle cc. Br. ed. Scritto in cui l'A. spiega come l'indirizzo speciale della correzione educativa dei minorenni richieda professionisti adeguatamente preparati e non generici insegnanti. Dovrebbe infatti esistere una scuola di abilitazione per allievi correzionalisti in cui si impartissero &#34;studi diuturni e profondi intorno alla parte negativa psicologica che forma la base stessa del processo dell'incorrezione, del discolaggio, e della colpa, con cui si sviluppano le facoltà del minore. Non giova il miglior sistema carcerario del mondo per riformare come si deve questi istituti educativi coatti, se assolutamente un'influenza tutta morale e civile non si estende sui medesimi&#34;. Da sola l'amministrazione carceraria, infatti, &#34;con tutte le sue discipline burocratiche, ed i suoi materiali rigori preconcetti di regolamentarismo non può raggiungere il fine educativo-coatto, morale e civile&#34;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 21 + (1b). Due minuscoli forellini al marg. inf. delle cc. Br. ed. Scritto in cui l'A. spiega come l'indirizzo speciale della correzione educativa dei minorenni richieda professionisti adeguatamente preparati e non generici insegnanti. Dovrebbe infatti esistere una scuola di abilitazione per allievi correzionalisti in cui si impartissero &#34;studi diuturni e profondi intorno alla parte negativa psicologica che forma la base stessa del processo dell'incorrezione, del discolaggio, e della colpa, con cui si sviluppano le facoltà del minore. Non giova il miglior sistema carcerario del mondo per riformare come si deve questi istituti educativi coatti, se assolutamente un'influenza tutta morale e civile non si estende sui medesimi&#34;. Da sola l'amministrazione carceraria, infatti, &#34;con tutte le sue discipline burocratiche, ed i suoi materiali rigori preconcetti di regolamentarismo non può raggiungere il fine educativo-coatto, morale e civile&#34;.]]></content:encoded>
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		<title>Delle prigioni e del loro migliore ordinamento. Trattato. Seconda edizione</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/delle-prigioni-e-del-loro-migliore-ordinamento-trattato-seconda-edizione/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 8, pp. 315 + (1b) + (2) con 6 tavv. in lit. f.t. con prospetti architettonici e piante di famosi edifici carcerari di Gand, Pittsburg, New York e Filadelfia. Bruniture sparse. Br. ed. Seconda ed. (la prima uscì nel 1837) di questo importante trattato del maggior riformatore delle carceri del Regno delle Due Sicilie. Volpicella, sociologo, venne incaricato da Ferdinando II di prendere informazioni sul sistema carcerario in Europa e nel mondo. Volpicella utilizzò come fonte principale le opere di John Howard, che, alla fine del Settecento, intraprese un vero e proprio viaggio alla scoperta dei maggiori luoghi di detenzione europei. Nella prima parte del trattato l'A. passa in rassegna le prigioni dei principali paesi (Inghilterra, Scozia, Irlanda, Svezia, Danimarca, Prussia, Polonia, Olanda, Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo). Secondo l'A., che segue la cosiddetta &#34;teoria dell'intimidazione&#34;, il modo più efficace per tenere gli uomini lontani da questi luoghi, e quindi prevenire la criminalità, è l'associare al carcere l'immagine di posto spaventoso e orribile. A tal fine devono essere costruiti in luoghi isolati e quasi inaccessibili, le &#34;mura nere e massicce, le porte ferrate e chiuse, niuna finestra e poche feritoie di fuori&#34;, anche se dentro &#34;siano comode e sanissime&#34;. Al prigioniero deve essere assolutamente vietato l'incontro con parenti e amici. Tuttavia, per non recidere completamente i legami con la famiglia, al detenuto si possono dare notizie dei parenti &#34;ma non troppo frequentemente e per modo che una simile licenza possa talvolta parer un favore conceduto a quelli che nella loro prigionia danno buoni segni di ravvedimento&#34;.&#160;Prevale l'ottica che vede nell'istituzione carceraria un luogo &#34;di purgazione e di emenda&#34; in cui &#34;un ragionato soffrire dee attuar i malvagi pensieri e le inconsiderate voglie, e i costumi emendare&#34;. L'A. spiega quindi i metodi con cui si può aiutare il detenuto a pentirsi: in primo luogo non gli devono essere continuamente rammentate le sue colpe passate, anzi &#34;fa d'uopo aver cura attentissima di niente fare o dire che le cause possa ricordar loro di quella infermità o l'infermità stessa e i suoi miserabili effetti&#34;. Utile sarebbe anche istituire delle funzioni religiose all'entrata e all'uscita del carcerato per cominciare ad &#34;implorare l'aiuto divino&#34; per chi entra e come forma di ringraziamento per chi esce. Anche il lavoro può diventare un efficace strumento di redenzione, poiché insegna l'ordine e la disciplina, allontanando dall'ozio quanti potrebbero peggiorare ulteriormente trascorrendo una vita inerte e inoperosa. Per quanto riguarda le punizioni da sottoporre ai carcerati, i Direttori &#34;come veri padri di famiglia&#34; sono in diritto di comminarle. La punizione deve domare gli spiriti irrequieti ma non nuocere alla sanità del corpo né avvilire l'anima. A seconda del tipo di infrazione commessa, Volpicella individua una punizione adatta: chi disobeddisce può essere tenuto in camere buie per qualche giorno o ricevere solo pane e acqua; chi è pigro al lavoro può essere obbligato a girare la ruota del mulino; a colui che non osserva il silenzio può essere lasciato in bocca per qualche ora un pezzo di legno; l'atto di violenza deve essere punito con il corpetto di forza o con la &#34;repressione verticale&#34;, che consiste nel legare il prigioniero al muro impedendogli i movimenti. Saggio di grande interesse, che testimonia la particolare anomalia italiana in campo carcerario, legata alla sua arretratezza in campo industriale. In Italia, infatti, è venuta a mancare quella fase storica in cui l?istituzione penitenziaria ha svolto una funzione di addestramento al lavoro di fabbrica e di controllo del mercato della forza lavoro. In Italia, il carcere, si è immediatamente adeguato alla funzione deterrente e terroristica. Cfr. Neppi Modona, La scienza e la colpa, p. 58.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 315 + (1b) + (2) con 6 tavv. in lit. f.t. con prospetti architettonici e piante di famosi edifici carcerari di Gand, Pittsburg, New York e Filadelfia. Bruniture sparse. Br. ed. Seconda ed. (la prima uscì nel 1837) di questo importante trattato del maggior riformatore delle carceri del Regno delle Due Sicilie. Volpicella, sociologo, venne incaricato da Ferdinando II di prendere informazioni sul sistema carcerario in Europa e nel mondo. Volpicella utilizzò come fonte principale le opere di John Howard, che, alla fine del Settecento, intraprese un vero e proprio viaggio alla scoperta dei maggiori luoghi di detenzione europei. Nella prima parte del trattato l'A. passa in rassegna le prigioni dei principali paesi (Inghilterra, Scozia, Irlanda, Svezia, Danimarca, Prussia, Polonia, Olanda, Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo). Secondo l'A., che segue la cosiddetta &#34;teoria dell'intimidazione&#34;, il modo più efficace per tenere gli uomini lontani da questi luoghi, e quindi prevenire la criminalità, è l'associare al carcere l'immagine di posto spaventoso e orribile. A tal fine devono essere costruiti in luoghi isolati e quasi inaccessibili, le &#34;mura nere e massicce, le porte ferrate e chiuse, niuna finestra e poche feritoie di fuori&#34;, anche se dentro &#34;siano comode e sanissime&#34;. Al prigioniero deve essere assolutamente vietato l'incontro con parenti e amici. Tuttavia, per non recidere completamente i legami con la famiglia, al detenuto si possono dare notizie dei parenti &#34;ma non troppo frequentemente e per modo che una simile licenza possa talvolta parer un favore conceduto a quelli che nella loro prigionia danno buoni segni di ravvedimento&#34;.&#160;Prevale l'ottica che vede nell'istituzione carceraria un luogo &#34;di purgazione e di emenda&#34; in cui &#34;un ragionato soffrire dee attuar i malvagi pensieri e le inconsiderate voglie, e i costumi emendare&#34;. L'A. spiega quindi i metodi con cui si può aiutare il detenuto a pentirsi: in primo luogo non gli devono essere continuamente rammentate le sue colpe passate, anzi &#34;fa d'uopo aver cura attentissima di niente fare o dire che le cause possa ricordar loro di quella infermità o l'infermità stessa e i suoi miserabili effetti&#34;. Utile sarebbe anche istituire delle funzioni religiose all'entrata e all'uscita del carcerato per cominciare ad &#34;implorare l'aiuto divino&#34; per chi entra e come forma di ringraziamento per chi esce. Anche il lavoro può diventare un efficace strumento di redenzione, poiché insegna l'ordine e la disciplina, allontanando dall'ozio quanti potrebbero peggiorare ulteriormente trascorrendo una vita inerte e inoperosa. Per quanto riguarda le punizioni da sottoporre ai carcerati, i Direttori &#34;come veri padri di famiglia&#34; sono in diritto di comminarle. La punizione deve domare gli spiriti irrequieti ma non nuocere alla sanità del corpo né avvilire l'anima. A seconda del tipo di infrazione commessa, Volpicella individua una punizione adatta: chi disobeddisce può essere tenuto in camere buie per qualche giorno o ricevere solo pane e acqua; chi è pigro al lavoro può essere obbligato a girare la ruota del mulino; a colui che non osserva il silenzio può essere lasciato in bocca per qualche ora un pezzo di legno; l'atto di violenza deve essere punito con il corpetto di forza o con la &#34;repressione verticale&#34;, che consiste nel legare il prigioniero al muro impedendogli i movimenti. Saggio di grande interesse, che testimonia la particolare anomalia italiana in campo carcerario, legata alla sua arretratezza in campo industriale. In Italia, infatti, è venuta a mancare quella fase storica in cui l?istituzione penitenziaria ha svolto una funzione di addestramento al lavoro di fabbrica e di controllo del mercato della forza lavoro. In Italia, il carcere, si è immediatamente adeguato alla funzione deterrente e terroristica. Cfr. Neppi Modona, La scienza e la colpa, p. 58.]]></content:encoded>
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		<title>Delle vicende dell&#8217;imprigionamento dai tempi antichi fino ad oggi. Discorso letto dall&#8217;avvocato Lorenzo Nicolai presid.e del trib.e di Prima Istanza di Siena nella tornata del dì 11 novembre 1850</title>
		<link>https://libreriaantiquariacoenobium.it/catalogo/delle-vicende-dellimprigionamento-dai-tempi-antichi-fino-ad-oggi-discorso-letto-dallavvocato-lorenzo-nicolai-preside-del-tribe-di-prima-istanza-di-siena-nella-tornata-del-d-11-novembre-1850/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 8, pp. 42 + (2b). Lieve alone violaceo al marg. int. delle cc. Br. ed. dec. Saggio storico relativo all'evoluzione del sistema carcerario nei secoli. L'A. sottolinea in apertura come sin dai tempi antichi la punizione oscillasse tra &#34;l'estrema dolcezza&#34; e &#34;l'estrema crudeltà&#34;: questi &#34;due principii furono la libertà politica, da cui sorse la dignità, e la prerogativa del cittadino; la schiavitù politica, e la domestica, da cui venne il disprezzo d'ogni dritto d'umanità&#34;. Nella storia delle civiltà antiche, quindi, o la prigionia era del tutto bandita o era portata all'estremo grado di esasperazione. Durante il Medioevo, le punizioni si fanno crudelissime: &#34;dileguato ogni carattere di legalità, l'imprigionamento accompagnato da tutte le sue crudeltà fu in pratica per tutta Europa, e divenne l'istrumento delle passioni brutali&#34;. Fu a partire dalla seconda metà del Settecento che cominciarono a diffondersi nuove teorie sulla prigionia. Nicolai sottolinea in particolare le teorie riformatrici di John Howard e di Bentham, e le riforme dei vari sistemi carcerari europei. L'A. si sofferma poi sulla situazione nel Granducato di Toscana elencando i principali penitenziari esistenti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 42 + (2b). Lieve alone violaceo al marg. int. delle cc. Br. ed. dec. Saggio storico relativo all'evoluzione del sistema carcerario nei secoli. L'A. sottolinea in apertura come sin dai tempi antichi la punizione oscillasse tra &#34;l'estrema dolcezza&#34; e &#34;l'estrema crudeltà&#34;: questi &#34;due principii furono la libertà politica, da cui sorse la dignità, e la prerogativa del cittadino; la schiavitù politica, e la domestica, da cui venne il disprezzo d'ogni dritto d'umanità&#34;. Nella storia delle civiltà antiche, quindi, o la prigionia era del tutto bandita o era portata all'estremo grado di esasperazione. Durante il Medioevo, le punizioni si fanno crudelissime: &#34;dileguato ogni carattere di legalità, l'imprigionamento accompagnato da tutte le sue crudeltà fu in pratica per tutta Europa, e divenne l'istrumento delle passioni brutali&#34;. Fu a partire dalla seconda metà del Settecento che cominciarono a diffondersi nuove teorie sulla prigionia. Nicolai sottolinea in particolare le teorie riformatrici di John Howard e di Bentham, e le riforme dei vari sistemi carcerari europei. L'A. si sofferma poi sulla situazione nel Granducato di Toscana elencando i principali penitenziari esistenti.]]></content:encoded>
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		<title>Elogio di Giovanni Battista Scanarolo vescovo di Sidonia autore dell&#8217;opera sulla visita de&#8217; carcerati</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 8, pp. 29 + (1b) con 1 tav. all'antip. inc. all'acq. Br. muta coeva. Elogio di Giovanni Battista Scanarolo, avvocato dei poveri a Roma, e delegato della Congregazione per le visite alle prigioni, autore del trattato che con più competenza mise a fuoco la problematica giuridica e assistenziale delle carceri romane, De visitatione carceratorum libri tres (Roma, 1660). Raggi si sofferma sul capitolo che Scanarolo dedicava alla tortura, in particolare al tormento della veglia, che conduceva spesso alla morte. Per delitti atrocissimi &#34;la pena dei quali portava o di essere bruciati vivi, o tagliati a brani, od arrotati, o trascinati a coda di cavallo, che erano i delitti di lesa maestà divina od umana, di parricidio, di assassinio o di omicidio proditorio od altri [...]. Cosicché, rispetto alle pene che per tali delitti dovevano poi soffrire i rei, poca cosa era il tormento della veglia&#34;. Raggi si rallegra quindi del fatto che queste torture siano state definitivamente cancellate, &#34;e mal si abbia persino chi a' dì nostri osa mettercele innanzi agli occhi, o sulle scene, o in mostruosi romanzi, o su dipinte tele: ché ogni memoria di quelle atrocità vuole anzi essere dispersa per sempre da noi&#34;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 29 + (1b) con 1 tav. all'antip. inc. all'acq. Br. muta coeva. Elogio di Giovanni Battista Scanarolo, avvocato dei poveri a Roma, e delegato della Congregazione per le visite alle prigioni, autore del trattato che con più competenza mise a fuoco la problematica giuridica e assistenziale delle carceri romane, De visitatione carceratorum libri tres (Roma, 1660). Raggi si sofferma sul capitolo che Scanarolo dedicava alla tortura, in particolare al tormento della veglia, che conduceva spesso alla morte. Per delitti atrocissimi &#34;la pena dei quali portava o di essere bruciati vivi, o tagliati a brani, od arrotati, o trascinati a coda di cavallo, che erano i delitti di lesa maestà divina od umana, di parricidio, di assassinio o di omicidio proditorio od altri [...]. Cosicché, rispetto alle pene che per tali delitti dovevano poi soffrire i rei, poca cosa era il tormento della veglia&#34;. Raggi si rallegra quindi del fatto che queste torture siano state definitivamente cancellate, &#34;e mal si abbia persino chi a' dì nostri osa mettercele innanzi agli occhi, o sulle scene, o in mostruosi romanzi, o su dipinte tele: ché ogni memoria di quelle atrocità vuole anzi essere dispersa per sempre da noi&#34;.]]></content:encoded>
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		<title>Il bonificamento dell&#8217;Agro romano con la mano d&#8217;opera dei condannati</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 8, pp. 140 con 1 tav. f.t. rip. Br. ed. Ed. orig. Agli inizi del XX secolo, l?azione riformatrice si dirige verso l'impiego di condannati in lavori di bonifica su terreni incolti o malarici. In questo senso verrà varata la legge del 25 giugno 1904, n. 285. Scopo della legge fu alleggerire la pressione carceraria causata dalle croniche carenze dell?edilizia penitenziaria. La legge voleva inoltre essere una risposta alle istanze di lavoro carcerario, senza che queste potessero urtare socialisti e sindacati preoccupati dalla concorrenza tra lavoro dei detenuti e lavoro libero. Qualcuno si preoccupò anche per i possibili pericoli per la salute dei condannati, pericolo ovviabile, a detta di alcuni, dai nuovi sistemi medicinali e preservativi. Senza dubbio, se la gran massa dei detenuti continua a provenire dagli strati più dequalificati della società italiana, viene in questo modo istituzionalizzato il principio che il sistema carcerario non intende fornire alcuna qualificazione professionale agli stessi. Cfr. Neppi Modona, Il sistema penitenziario..., cit. in La scienza e la colpa, pp. 65-66.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8, pp. 140 con 1 tav. f.t. rip. Br. ed. Ed. orig. Agli inizi del XX secolo, l?azione riformatrice si dirige verso l'impiego di condannati in lavori di bonifica su terreni incolti o malarici. In questo senso verrà varata la legge del 25 giugno 1904, n. 285. Scopo della legge fu alleggerire la pressione carceraria causata dalle croniche carenze dell?edilizia penitenziaria. La legge voleva inoltre essere una risposta alle istanze di lavoro carcerario, senza che queste potessero urtare socialisti e sindacati preoccupati dalla concorrenza tra lavoro dei detenuti e lavoro libero. Qualcuno si preoccupò anche per i possibili pericoli per la salute dei condannati, pericolo ovviabile, a detta di alcuni, dai nuovi sistemi medicinali e preservativi. Senza dubbio, se la gran massa dei detenuti continua a provenire dagli strati più dequalificati della società italiana, viene in questo modo istituzionalizzato il principio che il sistema carcerario non intende fornire alcuna qualificazione professionale agli stessi. Cfr. Neppi Modona, Il sistema penitenziario..., cit. in La scienza e la colpa, pp. 65-66.]]></content:encoded>
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		<title>Il congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo. Cenni</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 8 grande, pp. 352-364 + (1b). Br. ed. Estratto dai Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, vol. VI, 2° semestre, fasc. 12, seduta del 21 dicembre 1890. Saggio in cui l'A. presenta un riassunto delle risoluzioni adottate durante il congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo. In primo luogo il congresso stabilì l'impossibilità di introdurre nelle diverse legislazioni una stessa denominazione e definizione per le infrazioni penali, poi sancì che l'ubriachezza non poteva essere considerata di per sé stessa un reato a meno che non sfociasse in atteggiamenti dannosi alla pubblica sicurezza. Altra questione dibattuta fu la convenienza, o meno, per reati di piccola entità, di adottare la pena condizionale in caso di prima infrazione, e in quale modo eliminare la cattiva influenza dei genitori o tutori sui minori durante il periodo di libertà condizionata.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 8 grande, pp. 352-364 + (1b). Br. ed. Estratto dai Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, vol. VI, 2° semestre, fasc. 12, seduta del 21 dicembre 1890. Saggio in cui l'A. presenta un riassunto delle risoluzioni adottate durante il congresso penitenziario internazionale di Pietroburgo. In primo luogo il congresso stabilì l'impossibilità di introdurre nelle diverse legislazioni una stessa denominazione e definizione per le infrazioni penali, poi sancì che l'ubriachezza non poteva essere considerata di per sé stessa un reato a meno che non sfociasse in atteggiamenti dannosi alla pubblica sicurezza. Altra questione dibattuta fu la convenienza, o meno, per reati di piccola entità, di adottare la pena condizionale in caso di prima infrazione, e in quale modo eliminare la cattiva influenza dei genitori o tutori sui minori durante il periodo di libertà condizionata.]]></content:encoded>
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