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	<title>Libreria Antiquaria Coenobium &#187; Prodotti</title>
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	<description>Asti</description>
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		<title>La Regia Camera de&#8217; Conti. Ad ogn&#8217;uno sia manifesto che veduta noi l&#8217;Alligata supplica sottoscritta da Procuratore Brigna presentataci per parte di Claudio Andrea Ambrosio coll&#8217;istromento d&#8217;Accensamento a suo favore&#8230; seguito dalle seguenti gabelle&#8230; noi pertanto in virtù del presente mandiamo osservarsi il Contratto predetto d&#8217;Accensamento e ordiniamo e commandiamo ad ogn&#8217;uno&#8230; e particolarmente alli detti Panatari, Osti, Pasticieri&#8230;</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[Manifesto (cm 38 x 82 ca.) formato da tre parti giuntate. Stemma xilogr. e capolettera. Manifesto con i capitoli relativi alla gabella di due soldi da pagarsi per la macinazione del grano e per la vendita della carne: &#34;si esigerà il Dritto solamente dalli Panatari, Osti, Pasticceri e generalmente da tutti quelli che vendono pane... Non potranno li sottoposti a detto dritto accomprare nè accettare da chi si sia Farina nè pane sotto qualsivoglia titolo ma dovranno per tutte le farine pagare detto dritto di soldi due per caduna Emina...&#34;. Per quanto riguarda la carne, sarà permesso all'Accensatore di poter scuoter denari due per cadauna libra di tutte le carni, quali si venderanno in Torino, e suo Finaggio da Beccari, Retagliatori e da ogn'altra persona, tanto di bestie bovine quanto mottoni, porci e capretti... Li macellari, beccari, rettagliatori &#38; altre simili persone non potranno mazzare li bestiami altrove e vender le carni salvo che nelle pubbliche botteghe della presente città...&#34;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Manifesto (cm 38 x 82 ca.) formato da tre parti giuntate. Stemma xilogr. e capolettera. Manifesto con i capitoli relativi alla gabella di due soldi da pagarsi per la macinazione del grano e per la vendita della carne: &#34;si esigerà il Dritto solamente dalli Panatari, Osti, Pasticceri e generalmente da tutti quelli che vendono pane... Non potranno li sottoposti a detto dritto accomprare nè accettare da chi si sia Farina nè pane sotto qualsivoglia titolo ma dovranno per tutte le farine pagare detto dritto di soldi due per caduna Emina...&#34;. Per quanto riguarda la carne, sarà permesso all'Accensatore di poter scuoter denari due per cadauna libra di tutte le carni, quali si venderanno in Torino, e suo Finaggio da Beccari, Retagliatori e da ogn'altra persona, tanto di bestie bovine quanto mottoni, porci e capretti... Li macellari, beccari, rettagliatori &#38; altre simili persone non potranno mazzare li bestiami altrove e vender le carni salvo che nelle pubbliche botteghe della presente città...&#34;.]]></content:encoded>
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		<title>Rinnovazione d&#8217;ordini riguardanti la politica di questa città in data delli 4 Febbrajo 1766</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jan 2015 18:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
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		<description><![CDATA[In 4, pp. 19 + (1b). Grande stemma xilogr. e capolettera. Notifiche del vicario e sovrintendente di politica e pulizia di Torino Filippo Ludovico Vittorio Nicolis conte di Frassino riguardanti l'attività dei venditori di vettovaglie, panettieri, fornai, rivenditori di grano, vino, legna, carbone, e macellai. Si proibisce a qualunque persona &#34;d'aprire, e tener bottega da Panataro, vender pane ad alcuno nella presente città, suoi borghi, salvo precedente nostra permissione...&#34;; &#34;li suddetti panatari manterranno le loro botteghe provviste sufficientemente di pane d'ogni siffatta qualità per bisogno del pubblico... resta inoltre proibito a qualunque persona d'intraprender l'esercizio dell'arte di fornaro... se prima non avrà fatto imprendissaggio per due anni, e lavorato da garzone per altro anno con un panatiere o fornaro approvato...&#34;; &#34;non sarà lecito ai conducenti vino... di surrogare acqua in vece del vino...&#34;. Per quanto riguarda i venditori di commestibili, dovranno tenere esposta la merce e sarà loro proibita di venderla nei magazzini o negozi, o &#34;nascondigli&#34;, se non avranno ricevuto il permesso dello stanziatore. Essi dovranno inoltre affiggere il prezzo di ciò che vendono in modo che sia chiaro a chiunque senza necessità di doverlo chiedere. I conducenti di &#34;burro, formaggio, pesci... comprensivamente alli pesci di mare, e robe di riviera... non potranno servirsi nelle loro vendite di foglie di cauli... né potranno vendere... comestibili guasti o fetenti o per altre cause inammissibili a vendersi, né mescolare le medesime con altre di buona qualità&#34;. Seguono molte altre norme relative all'occupazione degli spazi pubblici (piazza detta &#34;delle erbe&#34;) nei giorni stabiliti di mercato, ecc. L'ultima parte si compone di 20 articoli (pp. 16-19) ed è riservata alla macellazione e rivendita della carne.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[In 4, pp. 19 + (1b). Grande stemma xilogr. e capolettera. Notifiche del vicario e sovrintendente di politica e pulizia di Torino Filippo Ludovico Vittorio Nicolis conte di Frassino riguardanti l'attività dei venditori di vettovaglie, panettieri, fornai, rivenditori di grano, vino, legna, carbone, e macellai. Si proibisce a qualunque persona &#34;d'aprire, e tener bottega da Panataro, vender pane ad alcuno nella presente città, suoi borghi, salvo precedente nostra permissione...&#34;; &#34;li suddetti panatari manterranno le loro botteghe provviste sufficientemente di pane d'ogni siffatta qualità per bisogno del pubblico... resta inoltre proibito a qualunque persona d'intraprender l'esercizio dell'arte di fornaro... se prima non avrà fatto imprendissaggio per due anni, e lavorato da garzone per altro anno con un panatiere o fornaro approvato...&#34;; &#34;non sarà lecito ai conducenti vino... di surrogare acqua in vece del vino...&#34;. Per quanto riguarda i venditori di commestibili, dovranno tenere esposta la merce e sarà loro proibita di venderla nei magazzini o negozi, o &#34;nascondigli&#34;, se non avranno ricevuto il permesso dello stanziatore. Essi dovranno inoltre affiggere il prezzo di ciò che vendono in modo che sia chiaro a chiunque senza necessità di doverlo chiedere. I conducenti di &#34;burro, formaggio, pesci... comprensivamente alli pesci di mare, e robe di riviera... non potranno servirsi nelle loro vendite di foglie di cauli... né potranno vendere... comestibili guasti o fetenti o per altre cause inammissibili a vendersi, né mescolare le medesime con altre di buona qualità&#34;. Seguono molte altre norme relative all'occupazione degli spazi pubblici (piazza detta &#34;delle erbe&#34;) nei giorni stabiliti di mercato, ecc. L'ultima parte si compone di 20 articoli (pp. 16-19) ed è riservata alla macellazione e rivendita della carne.]]></content:encoded>
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